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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 676 del Codice di procedura civile

Articolo 676 del Codice di procedura civile

L’articolo 676 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Custodia nel caso di sequestro giudiziario”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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