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Articolo 147 del Codice Civile

L’articolo 147 del Codice Civile è rubricato “Doveri verso i figli”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 147 del Codice Civile italiano: 

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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