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AvvocatoDigitale.comBlog241/90Articolo 19 della Legge 241 del 7 agosto 1990

Articolo 19 della Legge 241 del 7 agosto 1990

L’articolo 19 della Legge 241 del 7 agosto 1990, aggiornata al 2017, viene rubricato con il nome di “Segnalazione certificata di inizio attività – Scia“.

Ecco il testo: 

Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività – Scia

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per
l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti
amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in
cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione,
all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante
dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di
quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità
personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente
previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati,
ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’
articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli
elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La
segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi
elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della
modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell’amministrazione.

2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all’articolo
19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione
competente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia
possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente,
l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere
prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta
giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del
privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato,
in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in
materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa
nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il
privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti,
decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo,
ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste
dall’articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere
finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in
materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere
finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in
materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di
assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.] – comma abrogato

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da
uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo
periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni
di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio
attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati
possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e,in caso di
inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

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