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Articolo 125 della Costituzione Italiana

L’articolo 125 della Costituzione

Ecco il testo: 

[Comma abrogato con l’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Se vuoi consultare gli altri articoli della Costituzione, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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