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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 695 del Codice di procedura civile

Articolo 695 del Codice di procedura civile

L’articolo 695 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Ammissione del mezzo di prova”.


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il presidente del tribunale o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l’esame testimoniale, fissa l’udienza per l’assunzione e designa il giudice che deve procedervi.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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