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Articolo 1631 del Codice Civile

L’ art. 1631 del Codice Civile è rubricato “Estensione del fondo“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Per l’affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell’estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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