Articolo 18 bis della Legge 241 del 7 agosto 1990
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Ecco il testo:
Art. 18 bis Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni
1. Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata
immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta
presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini
entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il
silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. Se la ricevuta contiene
le informazioni di cui all’articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi dell’articolo 7. La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione
o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione.
Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato
rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da
quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal
ricevimento dell’istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell’ufficio
competente.
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