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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 94 del Codice di procedura civile

Articolo 94 del Codice di procedura civile

L’articolo 94 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Condanna di rappresentanti o curatori”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell’intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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