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Articolo 2651 del Codice Civile

L’ art. 2651 del Codice Civile è rubricato “Trascrizione di sentenze“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell’art. 2643.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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