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Articolo 321 del Codice Civile

L’articolo 321 del Codice Civile è rubricato “Nomina di un curatore speciale”.

Di seguito il testo integrale dell’articolo 321 del Codice Civile italiano:

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l’ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.

Se vuoi esplorare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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