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Articolo 132 del Codice del Consumo

L’articolo 132 del Codice del Consumo, è rubricato “Diritti dei terzi”.


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

1. I rimedi di cui all’articolo 135-bis si estendono ai casi di impedimento o limitazione d’uso del bene venduto in conformità a quanto previsto dagli articoli 129 e 130, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall’ordinamento giuridico in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice del Consumo, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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