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17 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 379 del Codice Civile

Articolo 379 del Codice Civile

L’ art. 379 del Codice Civile è rubricato “ Gratuità della tutela”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 379 del Codice Civile italiano:

L’ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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