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Articolo 759 del Codice Civile

L’ art. 759 del Codice Civile è rubricato “ Evizione subita da un coerede”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall’articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell’evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione.

Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere ugualmente ripartita fra l’erede che ha sofferto l’evizione e tutti gli eredi solventi.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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