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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 807 del Codice di procedura civile

Articolo 807 del Codice di procedura civile

L’articolo 807 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Compromesso”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia.

La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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