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Articolo 533 del Codice Civile

L’ art. 533 del Codice Civile è rubricato “ Nozione ”.

Primo articolo del Capo IX
Della petizione di eredità

 
Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 533 del Codice Civile italiano:

L’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

L’azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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