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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 638 del Codice di procedura civile

Articolo 638 del Codice di procedura civile

L’articolo 638 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Forma della domanda e deposito”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La domanda d’ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’articolo 125, l’indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito o l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale.

Se mancano le indicazioni di cui al primo comma le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.

Il ricorso è depositato insieme con i documenti che si allegano.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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