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AvvocatoDigitale.comBlog346/1990Articolo 18 del D.Lgs. 346/1990

Articolo 18 del D.Lgs. 346/1990

L’articolo 18 del D.Lgs 346/1990 cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni , è rubricato “Crediti”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo:
a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;
b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell’apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse;
c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto;
d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’art. 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell’art. 16.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni , accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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