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AvvocatoDigitale.comBlog241/90Articolo 25 della Legge 241 del 7 agosto 1990

Articolo 25 della Legge 241 del 7 agosto 1990

L’articolo 25 della Legge 241 del 7 agosto 1990, aggiornata al 2017, viene rubricato con il nome di “Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi“.


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Ecco il testo: 

Art. 25 Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti
è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta
all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti
stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di
diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo
24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle
amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale
organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per
l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per
l’accesso di cui all’articolo 27 onché presso l’amministrazione resistente. Il difensore civico
o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione
dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il
difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa
non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito. Qualora il
richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui
al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua
istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso è negato o differito per
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione
provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro
il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende
reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160
del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati
personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio
e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La
richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione
del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il
Garante adotta la propria decisione.

5. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal
codice del processo amministrativo.

[5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente
senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da
un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal
rappresentante legale dell’ente.] – abrogato

[6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei
documenti richiesti.] – abrogato

Se vuoi consultare gli altri articoli delle Legge 241/1990 aggiornata al 2017, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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