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16 Ottobre 2026
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Articolo 1098 del Codice Civile

L’ art. 1098 del Codice Civile è rubricato “Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acqua“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d’acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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