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Articolo 1276 del Codice Civile

L’ art. 1276 del Codice Civile è rubricato “Invalidità della nuova obbligazione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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