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Articolo 1624 del Codice Civile

L’ art. 1624 del Codice Civile è rubricato “Divieto di subaffitto. Cessione dell’affitto“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’affittuario non può subaffittare la cosa senza consenso del locatore.

La facoltà di cedere l’affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l’affitto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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