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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 61 del Codice di procedura civile

Articolo 61 del Codice di procedura civile

L’articolo 61 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Consulente tecnico”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del ((disposizioni di attuazione))
al presente codice.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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