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Articolo 762 del Codice Civile

L’ art. 762 del Codice Civile è rubricato “ Omissione di beni ereditari ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’omissione di uno o più beni dell’eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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