Novità

16 Ottobre 2026
Seguici
AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 633 del Codice Civile

Articolo 633 del Codice Civile

L’ art. 633 del Codice Civile è rubricato “ Condizione sospensiva o risolutiva”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 633 del Codice Civile italiano:

Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.





Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post correlati

AvvocatoDigitale.com
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni quali riconoscerti quando ritorni sul nostro sito e aiutare il nostro team a comprendere quali sezioni del sito trovi più interessanti e utili.