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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1444 del Codice Civile

Articolo 1444 del Codice Civile

L’ art. 1444 del Codice Civile è rubricato “Convalida“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo.

Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.

La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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