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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 512 del Codice di procedura civile

Articolo 512 del Codice di procedura civile

L’articolo 512 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Risoluzione delle controversie”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata

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