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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 349 bis del Codice di procedura civile

Articolo 349 bis del Codice di procedura civile

L’articolo 349 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Nomina dell’istruttore”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando l’appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l’istruzione della causa.

Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni.

In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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