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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 35 del Codice di procedura civile

Articolo 35 del Codice di procedura civile

L’articolo 34 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Eccezione di compensazione”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all’eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l’esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell’articolo precedente.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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