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Articolo 777 del Codice Civile

L’ art. 777 del Codice Civile è rubricato “ Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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