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Articolo 425 del Codice Civile

L’ art. 425 del Codice Civile è rubricato “ Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 425 del Codice Civile italiano:

L’inabilitato può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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