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Articolo 1362 del Codice Civile

L’ art. 1362 del Codice Civile è rubricato “Intenzione dei contraenti“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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