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Articolo 1984 del Codice Civile

L’articolo 1984 del Codice Civile é rubricato “Liberazione del debitore” .

Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 1984 del Codice Civile italiano: 

Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno.

Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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