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Articolo 68 del Codice Civile

L’articolo 68 del Codice Civile è rubricato “Nullità del nuovo matrimonio”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 68 del Codice Civile italiano: 

Il matrimonio contratto a norma dell’articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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