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AvvocatoDigitale.comBlog346/1990Articolo 9 del D.Lgs. 346/1990

Articolo 9 del D.Lgs. 346/1990

L’articolo 9 del D.Lgs 346/1990 cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni , è rubricato “Attivo ereditario”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

1. L’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13.

2. Si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza per un importo diverso.

3. Si considera mobilia l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all’art. 13.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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