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Articolo 865 del Codice Civile

L’ art. 865 del Codice Civile è rubricato “Espropriazione per inosservanza degli obblighi”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Quando l’inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da compromettere l’attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo all’espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.

L’espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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