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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 590 bis del Codice di procedura civile

Articolo 590 bis del Codice di procedura civile

L’articolo 590 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Assegnazione a favore di un terzo”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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