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Articolo 1682 del Codice Civile

L’ art. 1682 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso.

Tuttavia il danno per il ritardo o per l’interruzione del viaggio si determina in ragione dell’intero percorso.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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