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Articolo 326 del Codice Civile

L’articolo 326 del Codice Civile è rubricato “Inalienabilità dell’usufrutto legale. Esecuzione sui frutti”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 326 del Codice Civile italiano:

L’usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.

L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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