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Articolo 1012 del Codice Civile

L’ art. 1012 del Codice Civile è rubricato “Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relative alle servitù”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se durante l’usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l’usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario.

L’usufruttuario può far riconoscere la esistenza delle servitù a favore del fondo o l’inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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