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Articolo 493 del Codice Civile

L’ art. 493 del Codice Civile è rubricato “ Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 493 del Codice Civile italiano:

L’erede decade dal beneficio d’inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.

Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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