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Articolo 1314 del Codice Civile

L’ art. 1314 del Codice Civile è rubricato “Obbligazioni divisibili“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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