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Articolo 1588 del Codice Civile

L’ art. 1588 del Codice Civile è rubricato “Perdita e deterioramento della cosa locata“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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