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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 2547 del Codice Civile

Articolo 2547 del Codice Civile

 

L’ art. 2547 del Codice Civile è rubricato “ Norme applicabili “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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