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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 227 del Codice di procedura civile

Articolo 227 del Codice di procedura civile

L’articolo 227 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’esecuzione delle sentenze previste nell’articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.

Se non è richiesta dalle parti, l’esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l’osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell’articolo 481 del codice di procedura penale.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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