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17 Ottobre 2026
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Articolo 1422 del Codice Civile

L’ art. 1422 del Codice Civile è rubricato “Imprescrittibilità dell’azione di nullità“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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