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Articolo 299 del Codice Civile

L’articolo 299 del Codice Civile è rubricato “Cognome dell’adottato”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 299 del Codice Civile italiano: 

L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.

Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma.

Se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del marito.

Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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