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17 Ottobre 2026
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Articolo 2498 del Codice Civile

L’ art. 2498 del Codice Civile è rubricato “Continuità dei rapporti giuridici“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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