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17 Ottobre 2026
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Articolo 2884 del Codice Civile

L’ art. 2884 del Codice Civile è rubricato “Cancellazione ordinata con sentenza“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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