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Articolo 85 della Costituzione Italiana

L’articolo 85 della Costituzione

Ecco il testo: 

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Se vuoi consultare gli altri articoli della Costituzione, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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