Articolo 21 octies della Legge 241 del 7 agosto 1990
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Ecco il testo:
Art. 21 octies Annullabilità del provvedimento
1. E’ annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato
da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o
sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il
suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio
che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato..
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